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Alcune riflessioni sugli aspetti successori cross-border

Nel caso di cittadino italiano, residente in un Paese extracomunitario – come Hong Kong, che possiede beni sia in Italia che all’estero, ci si chiede quale sia la legge applicabile al suo testamento e se esistano limiti alla sua capacità di disporre mortis causa.

In linea di principio, secondo l’ordinamento italiano, la legge applicabile alla successione è quella del Paese di cittadinanza del testatore, ossia, la legge Italiana. Tuttavia, essa può essere derogata, attraverso una manifestazione espressa, da esercitarsi in forma testamentaria, a favore della legge del Paese in cui questi risiede. In questo secondo caso sarà la legge del Paese di residenza a regolare l’intera successione, purché al momento del trapasso egli sia ancora residente nello Stato a favore della cui legislazione è stata esercitata l’opzione. Nel caso di specie, ad Hong Kong la legittima non è prevista, quindi il testatore può disporre dei suoi beni designando liberamente i soggetti a cui destinare il patrimonio.

Nondimeno, anche in questa circostanza la libertà di disporre riconosciuta al cittadino italiano non è piena. Infatti, la legge italiana prevede che l’opzione a favore della legge del Paese di residenza non può avere l’effetto di pregiudicare i diritti che la prima riconosce agli eredi legittimari, residenti in Italia al momento del trapasso del testatore.

Pertanto, in questo specifico caso, indipendentemente da quanto disposto dal de cuius, ai legittimari è comunque garantita quella parte di eredità che la legge italiana definisce come “quota di legittima”.

Infine, si evidenzia che ad Hong Kong il testamento deve essere redatto in forma scritta e sottoscritto di mano dal testatore e da almeno due testimoni.

 

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