Hong Kong, 5 aprile 2017
A seguito della firma del Competent Authority Agreement (“CAA”) tra Italia e Hong Kong avvenuta il 17 marzo 2017 per l’implementazione dello scambio automatico di informazioni (“AEOI”), è stato reso pubblico il testo del CAA in cui vengono dettagliate le informazioni oggetto di scambio automatico, nonché la decorrenza e le modalità di applicazione dell’AEOI.
1. Informazioni finanziarie oggetto di scambio
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 25 del Trattato contro le Doppie Imposizioni siglato tra Italia e Hong Kong, e soggetto alle procedure di segnalazione e di adeguata verifica in materia fiscale in linea con il Common Reporting Standard (“CRS”), le autorità competenti[1] in Italia e Hong Kong scambieranno annualmente in maniera automatica le informazioni finanziarie di natura fiscale.
1.1. Chi sarà oggetto di scambio di informazioni
Le persone fisiche residenti in una giurisdizione e con un conto corrente nell’altra giurisdizione saranno oggetto di scambio automatico di informazioni. Inoltre, saranno scambiate automaticamente anche le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da una persona giuridica, se qualificata come “Passive NFE”[2], con uno o più persone fisiche che ne esercitano il controllo residenti nell’altra giurisdizione.
Tali persone saranno individuate attraverso la raccolta delle seguenti informazioni da parte delle istituzioni finanziarie di ciascuna giurisdizione:
- per la persona fisica titolare del conto finanziario: nome, indirizzo, TIN[3], data e luogo di nascita di qualsiasi persona nel caso il conto sia cointestato;
- per la persona giuridica, qualificata come “Passive NFE”, titolare del conto finanziario e che, in seguito alla verifica secondo i principi stabiliti dal CRS, risulti essere controllata da una o più persone residenti nell’altra giurisdizione:
- Passive NFE: nome, sede societaria, TIN[4];
- Persona fisica residente nell’altra giurisdizione che esercita il controllo sulla Passive NFE: nome, indirizzo, TIN, data e luogo di nascita
1.2.Quali informazioni verranno scambiate
Una volta individuati i conti finanziari riconducili a persone oggetto di scambio automatico, le seguenti informazioni saranno scambiate:
- il numero di conto;
- il nome e il codice identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
- il saldo alla fine dell’anno solare o di altro periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura;
- nel caso di un conto di custodia, l’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro periodo; e i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro periodo in relazione al quale l’istituzione finanziaria ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;
- nel caso di un conto di deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro periodo; e
- nel caso di qualsiasi conto non precedentemente indicato, l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro periodo con riferimento al quale l’istituzione finanziaria agisca in qualità di obbligato o debitore, compreso l’importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro periodo di riferimento.
2. Decorrenza e modalità di applicazione
Secondo quanto stabilito nella sezione 3, paragrafo 3 del CAA, l’inizio dello scambio automatico di informazioni tra l’Italia ed Hong Kong è previsto nel 2018 rispetto alle informazioni raccolte (i) a partire dal 1 Luglio 2017, o (ii) dalla data prevista dall’ordinamento interno di Hong Kong, fino al 31 Dicembre 2017[5]. Le informazioni saranno scambiate entro nove mesi dalla fine del periodo di riferimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Asian Tax Advisory:
Marzio Morgante
Dottore Commercialista, LL.M.
Managing Partner
Rooms 501-2, Wilson House,
19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong
Email: marzio@atatax.hk
Tel: (852) 3102 1995
Fax: (852) 3102 0991
[1] Nel caso di Hong Kong, il Direttore dell’Inland Revenue Department o il suo mandatario o qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dal Direttore o funzioni simili; e nel caso dell’Italia, il Direttore Generale delle Finanze – il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
[2] Secondo i principi stabiliti dal CRS, una “Passive NFE” è definita una persona giuridica che non viene qualificata come “Active NFE”. Inoltre, in linea generale, una persona giuridica sarà qualificata come “Passive NFE” se oltre il 50% del reddito lordo di un esercizio deriva da redditi passivi o le attività detenute dalla persona giuridica durante lo stesso esercizio sono attività che producono o sono detenute per la produzione di redditi passivi.
[3] Il codice TIN per una persona fisica residente in Hong Kong corrisponde al suo numero di Carta d’Identità di Hong Kong. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il seguente link: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/Hong-Kong-TIN.pdf
[4] Nel caso di una persona giuridica di Hong Kong si farà riferimento al “Business Registration Number”
[5] Hong Kong deve aggiungere l’Italia nella lista delle “reportable jurisductions” come stabilito dall’Inland Revenue Ordinance attraverso la pubblicazione di un Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’Avviso è soggetto ad approvazione del Consiglio Legislativo e la giurisdizione entrerà a far parte delle “reportable jurisdiction” solamente quando l’Avviso entrerà in vigore.