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Chiarimenti in materia di residenza fiscale: Registrazione all’AIRE

Hong Kong, 15 luglio 2019

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito[1] il caso in cui un cittadino italiano che ha presentato presso il Consolato locale l’istanza di iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) il 180° giorno dell’anno 2017, ma che a causa delle tempistiche burocratiche la procedura di registrazione all’AIRE viene conclusa solo successivamente durante l’anno ben oltre i 6 mesi[2].

Il cittadino in questione, in precedenza residente in Italia, a seguito dell’assunzione da parte di una società danese con un contratto a tempo indeterminato, nella prima metà del 2017 si è trasferito a Copenaghen dove ha preso una casa in affitto. Quindi la necessità di iscriversi all’AIRE presso il Consolato Italiano locale.

In generale, si ricorda che l’Art. 3 comma 1 del TUIR[3] prevede che le persone residenti in Italia siano tassate su base worldwide ovvero sui redditi ovunque prodotti. Successivamente l’Art. 2 del TUIR considera residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte all’AIRE.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, in quanto il cittadino risulta iscritto all’Aire solo nella seconda metà del 2017, per l’anno in questione è da considerare residente fiscalmente in Italia. In altre parole, non rileverebbe il momento di presentazione dell’istanza di iscrizione all’AIRE presso il Consolato italiano locale, bensì unicamente la data di perfezionamento d’iscrizione all’AIRE presso l’ultimo Comune di residenza. Non viene data importanza al fatto che per meri motivi burocratici non dipendenti in alcun modo dal cittadino, tale iscrizione possa avvenire anche molti mesi dopo[4] la presentazione dell’istanza in Consolato.

Infine, si ricorda brevemente che qualora sia in vigore una Convenzione sulla Doppia Imposizione Fiscale tra le due giurisdizioni, come ad esempio tra l’Italia e Hong Kong, sarà possibile applicare la cosiddetta “tie-breaker rule” al fine di eliminare la doppia imposizione determinando in quale giurisdizione ricada la residenza fiscale dell’individuo nel caso in cui, in base alle regole dei Paesi contraenti, l’individuo venga qualificato come fiscalmente residenti in entrambi i Paesi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Asian Tax Advisory:

Marzio Morgante
Dottore Commercialista, LL.M.
Managing Partner

Rooms 501-2, Wilson House,
19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong

Email: marzio@atatax.hk
Tel: (852) 3102 1995
Fax: (852) 3102 0991

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[1] Vedi la Risposta n.203, del 25 giugno 2019: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/giugno+2019+interpelli/interpello+203+2019/Risposta+n.+203+del+2019.pdf

[2] L’Art.2, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), considera residenti in Italia “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.

[3] L’Art.3 comma 1 del Tuir stabilisce: “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

[4] Fonti consolari indicano che i tempi medi di attesa per la conclusione delle pratiche di iscrizione all’AIRE sono di circa 6 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda presso il Consolato.  
Per maggiori dettagli: https://conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe/come-iscriversi-aire.html

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