Hong Kong, 18 gennaio 2016
A seguito dell’eliminazione di Hong Kong dalle black list indeducibilità costi e CFC, con i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2015, restano ancora alcuni dubbi se Hong Kong possa considerarsi definitivamente un paese white list ai fini fiscali italiani e a partire da quando tali disposizioni troveranno concreta applicazione.
Tali dubbi non sono stati chiariti dalla Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 25 dicembre 2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 dicembre 2015 ed in vigore dal 1 Gennaio 2016).
Tale legge ha comunque abrogato con effetto dal periodo di imposta 2016 la disciplina speciale di deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato che, quindi, (a partire da tale periodo di imposta) saranno deducibili nel rispetto delle ordinarie previsioni del TUIR. Inoltre, tale legge ha anche modificato la normativa CFC che sempre dal 2016 qualificherà come “regimi fiscali privilegiati” quelli in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (senza più far riferimento ad un elenco tassativo di Stati).
Di seguito si cercherà di dare risposta al quesito se Hong Kong possa considerarsi definitivamente un paese white list ai fini fiscali italiani e a partire da quando tali disposizioni troveranno concreta applicazione.
1. Hong Kong giurisdizione white list?
Attualmente restano aperti ancora i seguenti punti per equiparare dal punto di vista fiscale Hong Kong ad un paese qualsiasi white list:
- cancellazione dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, in cui sono elencati le giurisdizioni per cui scatta l’inversione dell’onere della prova per la residenza delle persone fisiche.
- inserimento nella white list di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, secondo cui i soggetti residenti nelle giurisdizioni ivi elencate che ricevono pagamenti di interessi ed altri proventi su titoli di stato italiani e obbligazioni emessi da emittenti istituzionali pubblici e privati, beneficiano dell’esenzione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. 239/1996;
- inserimento nella white list stabilita dal medesimo Decreto Ministeriale di cui al punto precedente. Infatti, i trust istituiti nelle giurisdizioni che non sono ivi elencate e al verificarsi di certe condizioni (i.e. residenza fiscale in Italia disponente, beneficiario, etc.), sono considerati a tutti gli effetti fiscalmente residenti in Italia, e quindi ivi soggetti a tassazione. Chiaramente il contribuente può sempre dimostrare l’effettiva residenza fiscale all’estero del trust medesimo (in sostanza è sul contribuente che grava l’onere della prova).
- inserimento nella white list di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2013/26948 del 1 marzo 2013, secondo il quale gli intermediari finanziari localizzati in giurisdizioni non incluse in tale elenco, scontano degli obblighi e adempimenti aggiuntivi per quanto concerne l’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tale lista include le giurisdizioni con le quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti.
- società controllate residenti o localizzate in Hong Kong i cui proventi: i) sono soggetti ad un livello di tassazione effettiva in Hong Kong inferiore alla metà di quello italiano; e ii) derivano per oltre il 50% da passive income (i.e. dividendi, interessi, royalties, etc.). Se entrambe tali fattispecie saranno soddisfatte, il regime CFC continuerà ad applicarsi in capo alla controllante italiana. Come stabilito dall’art. 8 del DLgs. 147 del 14 settembre 2015, devono essere ancora pubblicate tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione.
Per quanto concerne il punto 1, i vantaggi di una eventuale eliminazione sarebbero essenzialmente due: i) onere della prova ordinario per la determinazione residenza delle persone fisiche che si trasferiscono o vivono in Hong Kong, e ii) cancellazione dell’obbligo di inserire nelle comunicazioni black list IVA da effettuare nel quadro BL del modello di comunicazione polivalente, tutte le transazioni con soggetti localizzati in Hong Kong.
Tuttavia, a tal proposito è importante sottolineare che il Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 è stato modificato unicamente due volte negli ultimi dieci anni con l’eliminazione dalla lista nel 2010 di Cipro e Malta; nel 2014 di San Marino. Nello stesso decreto sono altresì ancora presenti Singapore, Malesia e Filippine.
Considerato che i criteri (livello di fiscalità della giurisdizione estera e scambio di informazioni) per l’esclusione da tale black list sono similari a quelli della black list CFC, è ragionevole attendersi che Hong Kong sia espunto anche da questa lista.
In relazione ai punti 2, 3 e 4 di cui sopra, sono evidenti i benefici che l’Italia potrebbe trarre in termini di attrazione di investimenti esteri, con l’inserimento di Hong Kong nelle rispettive white list. Anche in questo caso, essendo già stato soddisfatto il criterio per lo scambio di informazioni, è plausibile che Hong Kong venga incluso in queste liste.
Per quanto concerne l’ultimo punto 5, in quanto non viene fatto riferimento a nessuna white list/black list, bensì unicamente al criterio di livello di tassazione effettiva, resta da vedere cosa prevedrà l’Agenzia delle Entrate sul tema. Tuttavia, è bene ricordare che a livello di tassazione nominale (ma non effettiva) sull’utile netto societario, l’aliquota applicata in Hong Kong è pari al 16.5% contro il 31% (Ires + Irap) dell’aliquota italiana, quindi superiore alla metà di quella italiana.
2. Entrata in vigore dei decreti
Non è ancora del tutto certo a partire da quando avranno concreta applicazione i benefici derivanti dall’eliminazione di Hong Kong dalle black list indeducibilità costi e CFC.
Sotto un profilo pratico, si pone, quindi, il problema di come gestire tale uscita, tenuto conto del fatto che Hong Kong deve essere considerato una giurisdizione back list fino a metà dicembre 2015 ossia all’entrata in vigore dei decreti ministeriali (secondo i termini ordinari che seguono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
La Convenzione Italia – Hong Kong “copre”, infatti, per l’Italia i periodi 1° gennaio 2016 e seguenti e per Hong Kong i periodi 1° aprile 2016 – 31 marzo 2017 e seguenti; se si considera tale parametro, il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) dovrebbe quindi continuare con le vecchie regole, con conseguente obbligo di dichiarare i redditi delle controllate in Hong Kong nel quadro FC della dichiarazione (fatti salvi naturalmente i casi in cui sussistono le cause di disapplicazione della disciplina CFC), e di indicare separatamente i costi nel quadro RF, che essi eccedano o meno il valore normale.
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