Hong Kong, 12 maggio 2018
La nuova normativa approvata ad Hong Kong è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 Dicembre 2017, con il fine di introdurre il nuovo regime di imposizione a due aliquote sul reddito delle società.
La normativa è stata introdotta con lo scopo di mantenere un sistema fiscale competitivo in grado di promuovere lo sviluppo economico mantenendo, allo stesso tempo, semplicità e aliquote ridotte.
1. Tassazione a due aliquote dei redditi societari
Il nuovo sistema di tassazione sarà applicabile per le società di capitali e per quelle di persone a cominciare dall’anno di imposta 2018/2019 (ossia a partire dal 1 Aprile 2018).
Per le società di capitali l’aliquota di imposta per i primi $HK 2 milioni di reddito sarà pari a 8.25% e la parte eccedente tale ammontare continuerà a scontare l’aliquota ordinaria del 16.5%.
Per quanto attiene le società di persone, invece, i primi $HK 2 milioni verranno tassati con un’ aliquota del 7.5%, mentre la parte eccedente sconterà l’aliquota ordinaria del 15%.
Qui di seguito la tabella con le nuove aliquote:
Aliquote | ||
Base imponibile | Società di capitali | Società di persone |
Primi $HK 2 milioni | 8.25% | 7.5% |
Oltre $HK 2 milioni | 16.5% | 15% |
Con il nuovo regime a due scaglioni i contribuenti, società di capitali o di persone, potranno risparmiare, rispettivamente, fino a $HK 165,000 e $HK 150,000 l’anno.
2. Solo un soggetto tra quelli appartenenti ad un Gruppo potrà utilizzare lo schema di tassazione a due aliquote
Con il fine di promuovere lo sviluppo e sostenere le PMI e le start-up, e anche per prevenire il c.d. “splitting dei redditi”, la nuova normativa contiene delle previsioni anti-elusive che stabiliscono laddove un’impresa, al termine dell’esercizio sociale, faccia parte di un Gruppo societario, all’interno di quest’ultimo solamente un soggetto potrà beneficiare del nuovo regime.
Un soggetto è considerato correlato ad un altro soggetto quando:
- uno dei due soggetti controlla l’altro[1];
- entrambi sono controllati dallo stesso soggetto;
- nel caso di imprenditori individuali, quando uno stesso soggetto possiede due società.
3. Limitazioni
Al fine di evitare doppi benefici per alcune categorie di contribuenti, la nuova normativa prescrive che nei seguenti casi non si potrà accedere al sistema di tassazione a due scaglioni:
- il soggetto beneficia di un regime impositivo privilegiato (come nel caso delle società di riassicurazione, società captive di assicurazione, corporate treasury centres, società di leasing di aeromobili); e
- i redditi del soggetto derivano da somme ricevute o maturate in virtu’ del possesso di titoli di debito, come interessi, plusvalenze o altri redditi già tassati con aliquota ridotta (ovvero 7.5% o 8.25%).
4. Dichiarazione dei redditi – regime di transizione
La nuova normativa prevede delle disposizioni transitorie in relazione alla riscossione delle imposte relative all’anno fiscale avente inizio il 1 Aprile 2018.
L’IRD (Inland Revenue Department) ha, quindi, aggiornato i modelli dichiarativi (BIR51 e BIR52) relativi all’anno di imposta 2017/2018, includendo il rigo “2.3” per i contribuenti in possesso dei requisiti menzionati in precedenza che beneficeranno del nuovo regime a partire dall’anno di imposta 2018/19.
Infine, gli effetti di tali benefici fiscali andranno attentamente valutati dalle società controllate da parte di Gruppi italiani, anche in considerazione di quanto precisato dalla Circolare N.35/E del 4 agosto 2016, in materia di regimi speciali e applicazione della normativa CFC.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Asian Tax Advisory:
Marzio Morgante
Dottore Commercialista, LL.M.
Managing Partner
Rooms 501-2, Wilson House,
19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong
Email: marzio@atatax.hk
Tel: (852) 3102 1995
Fax: (852) 3102 0991
[1] Un soggetto A controlla un soggetto B se il primo, direttamente o indirettamente, attraverso una o più società:
- possiede più del 50% delle partecipazioni del soggetto B;
- ha il diritto di esercitare il controllo in più del 50% dei diritti di voto nell’assemblea del soggetto B;
- possiede più del 50% delle partecipazioni di B mediante il controllo di altri soggetti; e
- nel caso in cui B sia un trust, se il soggetto A possiede diritti (se non agisce in qualità di trustee) in più del 50% del capitale di B, con alcune eccezioni.