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Hong Kong Newsflash

Hong Kong, 1 Dicembre 2015

Hong Kong fuori dalle black list indeducibilità costi e CFC

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, i due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 novembre 2015 che eliminano Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 (Controlled Foreign Companies (“CFC”)) e al Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002 (Indeducibilità dei costi).

L’esclusione del territorio di Hong Kong deriva dalla ratifica ed esecuzione dell’accordo contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong, sottoscritto il 14 gennaio 2013 (“Trattato”) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015 della legge n. 96 del 18 giugno 2015.

Il Trattato entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 per quanto concerne l’Italia e a partire dal 1 aprile 2016 per Hong Kong.

Infatti, con la ratifica del Trattato è stato eliminato l’unico criterio rilevante, ovvero la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, che impediva l’uscita di Hong Kong dalle black list italiane.

Di seguito si riassumo brevemente i numerosi benefici che scaturiranno dall’entrata in vigore del Trattato e dall’uscita di Hong Kong dalle black list italiane.

1. Investimenti da Hong Kong in Italia

Un soggetto di Hong Kong che intende investire in Italia potrà beneficiare dei seguenti vantaggi:

a) maggiore certezza sulla residenza fiscale e tassazione delle persone fisiche e giuridiche di Hong Kong che svolgono delle attività lavorative o economiche in Italia;
b) riduzione delle ritenute alla fonte ordinarie applicate in Italia sui pagamenti in uscita di dividendi al 10% (dal 26% ritenuta ordinaria), interessi al 12.5% (dal 26% ritenuta ordinaria) e royalties al 15% (dal 22.5% ritenuta ordinaria);
c) nessuna tassazione sui capital gains derivanti dalla cessione di azioni o quote di società italiane da parte di soggetti residenti a Hong Kong. Ciò non vale nel caso di società immobiliari i cui attivi siano rappresentati per più del 50% da beni immobili localizzati in Italia.

2. Investimenti dall’Italia in Hong Kong

Dal punto di vista degli investimenti italiani a Hong Kong è opportuno distinguere tra i benefici derivati direttamente dall’applicazione del Trattato e i benefici derivati indirettamente che sono dovuti essenzialmente dall’uscita di Hong Kong dalle black-list fiscali.

2.1. Benefici diretti

Considerato il regime fiscale interno di Hong Kong già particolarmente favorevole, i benefici diretti portati dal Trattato per un investitore italiano in Hong Kong saranno minori rispetto ai benefici portati per un investitore di Hong Kong in Italia.

Infatti, in base alla normativa interna di Hong Kong i dividendi, interessi e capital gains non sono soggetti a tassazione. Eventuali royalties corrisposte a soggetti non residenti scontano una ritenuta alla fonte a Hong Kong del 4.95%.

Resta la maggiore certezza garantita dal Trattato sulla residenza fiscale e tassazione delle persone fisiche e giuridiche italiane che svolgono delle attività lavorative o economiche in Hong Kong. In particolare, a partire dall’entrata in vigore del Trattato, ci sarà la possibilità di definire la residenza fiscale secondo i criteri previsti nell’articolo 4 del Trattato (cosiddetta tie-breaker rule).

2.2. Benefici indiretti

Rispetto ai benefici diretti i benefici indiretti sono più numerosi, è rappresentati essenzialmente dall’uscita di Hong Kong dalle black-list italiane.

Per quanto sopra, i maggiori vantaggi per i soggetti italiani derivanti dalla modifica delle black-list sono:

a) non applicazione del regime di tassazione per trasparenza CFC su partecipazioni controllate ai sensi dell’articolo 167 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”) in virtù della esclusiva residenza o localizzazione della società nel territorio di Hong Kong. Pertanto, gli utili derivati da società residenti in Hong Kong possono essere esclusi dall’applicazione della normativa italiana in tema di CFC e soggetti a tassazione con un’ aliquota pari al 16,5%;
b) participation-exemption su dividendi corrisposti da società di Hong Kong a favore di società residenti in Italia e tassazione pari all’1.375%, invece di assoggettamento a IRES dell’intero ammontare dei dividendi percepiti (se no CFC o interpello);
c) dividendi corrisposti da società di Hong Kong a favore di persone fisiche residenti in Italia, imponibili limitatamente al 49.72% dell’ammontare, invece di assoggettamento a IRPEF dell’intero ammontare dei dividendi percepiti (se no CFC o interpello);
d) tassazione di dividendi da partecipazioni non-qualificate corrisposti da società di Hong Kong a favore di persone fisiche residenti in Italia con ritenuta pari al 26%;
e) regime ordinario di deducibilità dei costi intercorsi con soggetti residenti a Hong Kong.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Asian Tax Advisory:

Marzio Morgante
Dottore Commercialista, LL.M.
Managing Partner

Rooms 501-2, Wilson House,
19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong

Email: marzio@atatax.hk
Tel: (852) 3102 1995
Cell: (852) 6433 8018
Fax: (852) 3102 0991

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