Pubblicazioni

Il nuovo regime italiano sulle CFC

Hong Kong, 20 settembre 2018

Il 10 agosto scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria 2016/1164/UE per la lotta all’elusione fiscale.

Tra le novità principali si annoverano importanti cambiamenti per quanto attiene la disciplina delle società controllate estere (controlled foreign companies “CFC”) di cui vengono ridefinite le condizioni di applicazione. Tali modifiche troveranno corso dal periodo di imposta successivo a quello in esercizio al 31/12/2018, con impatto sui modelli redditi 2020.

Il nuovo decreto ridisegna l’articolo 167 del TUIR facendo operare la disciplina CFC se, congiuntamente:

  • la società controllata[1] estera è assoggettata a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta in Italia; e
  • piu’ di un terzo dei proventi della società controllata rientra nelle categorie di redditi qualificati come passive income.

Si sottolinea, quindi, che le appena citate condizioni devono sussistere contemporaneamente per per vedersi applicato il regime.

Per quanto attiene la tassazione effettiva, per capire se è inferiore alla metà di quella italiana, sarà necessario calcolare la base imponibile della controllata con la norme vigenti in Italia, applicando poi le aliquote IRES e IRAP e confrontare il risultato con le imposte pagate nel Pese estero.

In merito alla definizione del passive income, invece, il comma 4 dello stesso articolo 167 presenta un esaustivo elenco esemplificativo, in cui fa rientrare:

  • interessi e proventi derivanti da attività finanziarie;
  • canoni e redditi generati da proprietà intellettuale;
  • dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni
  • redditi da leasing finanziario;
  • redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
  • redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economicoaggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Al ricorrere delle citate condizioni il reddito generato dalla società controllata viene imputato al soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e dovrà scontare le aliquote di tassazione vigenti in Italia.

Il nuovo testo dell’articolo 167, al comma 6), prevede poi un esimente, peraltro già in vigore, che dà la possibilità al soggetto controllante di disapplicare la normativa CFC.

Il contribuente deve però dimostrare che il soggetto controllato non residente svolge un attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, presentando apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.

In conclusione, la nuova formulazione restringe l’ambito applicativo del regime CFC, escludendone le società partecipate che realizzano per la maggior parte proventi riconducibili ad attività industriali e commerciali, nonché le società partecipate che, pur producendo passive income, presentano un livello congruo di tassazione effettiva.

I Gruppi societari italiani con partecipazioni controllate in Hong Kong, dovranno analizzare attentamente quanto sopra tenendo in particolare considerazione il nuovo regime di imposizione a due aliquote sul reddito delle società e la tassazione in Hong Kong dei passive income.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Asian Tax Advisory:
Marzio Morgante
Dottore Commercialista, LL.M.
Managing Partner

Rooms 501-2, Wilson House,
19-27 Wyndham Street,
Central, Hong Kong

Email: marzio@atatax.hk
Tel: (852) 3102 1995
Fax: (852) 3102 0991

Scarica l’articolo in PDF

[1] L’articolo 167 del TUIR considera soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, da parte di un soggetto imprenditore o passivo IRES;
  • oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto imprenditore o soggetto passivo IRES.

Considera altresì soggetti controllati non residenti:

  • le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui sopra;
  • le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all’articolo 168-ter.

Richiesta informazioni

"*" indica i campi obbligatori

Richiesta per*
Privacy*